Il Distretto Diffuso del Commercio del Chierese è nato nel mese di febbraio 2022 con l’obiettivo di valorizzare il commercio di vicinato operante sui territori dei Comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Marentino, Moriondo Torinese, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Riva presso Chieri, Santena, Villanova d'Asti, Villastellone.
Requisiti dei soggetti ammissibili al bando
Il presente bando si rivolge alle imprese che, al momento di presentazione della domanda, possiedano i seguenti requisiti minimi obbligatori:
· essere micro o piccole imprese, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 ed aventi i requisiti morali, professionali, strutturali e autorizzativi di cui al d.lgs. n. 114/98, artt. 5 e 7 e al d.lgs. n. 59/2010, artt. 65 e 71;
· essere iscritte al Registro delle Imprese; è sufficiente l’iscrizione come impresa “inattiva”. In ogni caso, le imprese beneficiarie dovranno risultare iscritte come “attive” al Registro delle Imprese alla data di conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre 2023;
· disporre di una sede operativa collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto di cui all’allegato 4;
· esercitare attività di vendita diretta al dettaglio di beni di vicinato o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
· essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
· osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza); in caso di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non regolare non si potrà procedere alla liquidazionedei contributi;
· non avere alcuna pendenza nei confronti di nessuno degli Enti locali aderenti al Distretto in merito a tasse, tributi e canoni;
· non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".
Sono ammissibili anche gli aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:
· non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
· avviare, entro il 31/10/2023 e comunque prima dell’erogazione dell’agevolazione da parte del Comune, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti aprendo una nuova unità locale (non sono ammessi a contributo trasferimenti o subingressi).
Sono considerate nuove attività tutte quelle imprese iscritte dopo il 28.07.2022, le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dopo la data di pubblicazione del presente bando. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.